A TUTTI GLI OPPOSITORI DELLA CACCIA
CHE SIANO PROPRIETARI TERRIERI NEL LAZIO
Segnaliamo che l'articolo 15, commi 3 e 4, della Legge 11 febbraio 1992,
n. 157, così recita:
3.
Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo
stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro
trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al
presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è
esaminata entro sessanta giorni.
4.
La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della
pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È
altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme
regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con
l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché
di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di
ricerca scientifioca, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo
ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
Inoltre,
lo stesso articolo 15 al comma 1 così recita:
1.
Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio
regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto
ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura
della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle
condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla
valorizzazione dell'ambiente.
La
Regione Lazio è fortemente in ritardo nell'emanazione del piano
faunistico-venatorio ma, quando lo farà, i proprietari e conduttori
di fondi che volessero vietare la caccia avranno pochissimo tempo a
disposizione e rischieranno di non fare in tempo a presentare la
richiesta entro i termini. A tale scopo occorre organizzarsi fin da
adesso, in modo che, quando il piano faunistico-venatorio del Lazio
sarà pubblicato, la LAC possa inviare tempestivamente a tutti gli
interessati una bozza di lettera da inviare entro trenta giorni, come
è avvenuto in Toscana dove un gruppo di proprietari terrieri è
recentemente riuscito, con l'aiuto della LAC, a vietare la caccia sui
loro fondi di una superficie complessiva di 135 ettari.
Inoltre,
in alternativa e nelle more di ciò, la LAC intende promuovere anche
nel Lazio una "class action" per costringere la Regione a
pagare ai proprietari e conduttori di fondi il contributo previsto
dalla legge.
Vi
preghiamo pertanto di scriverci inviandoci le seguenti informazioni:
Nome
e cognome del proprietario o conduttore.
Indicazione
se proprietario o conduttore,
Residenza,
inclusa via e numero civico.
Indirizzo
postale, telefono, fax ed e-mail.
Comune
in cui giace il fondo.
Dati
catastali del fondo.
Superficie
del fondo.
Eventuali
colture specializzate.
Eventuali
produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali od a fini di
ricerca scientifica.
Eventuali
attività agrituristiche.
Eventuali
altre attività di rilevante interesse economico, sociale od
ambientale.
Se
si intende richiedere il divieto di caccia sul proprio fondo.
Se
si intende partecipare alla class action.
La
documentazione potrà essere inviata per e-mail al seguente
indirizzo: laclazio@abolizionecaccia.it,
oppure per posta a Lega per l'Abolizione della Caccia ONLUS, Sezione
del Lazio, Via Angelo Bassini 6, 00149 Roma.
Le
informazioni che ci invierete saranno trattate nel rispetto della
legge sulla privacy.
LEGA
PER L’ABOLIZIONE DELLA CACCIA (Onlus)
Riconosciuta
dal Ministero dell’Ambiente (Legge 349/1986)
Membro
della European Federation Against Hunting
Sezione
del Lazio: Sede legale: Via
Angelo Bassini 6, 00149 Roma.
Sede
delle riunioni: c/o
Casa delle Associazioni, Via Sergio Tofano 90,
00139
Roma.
Telefono
06/64690478. Fax 178/2259097.
Conto
corrente postale 38717005.
laclazio@abolizionecaccia.it,
www.abolizionecaccia.it